Violenza sulle donne, le leggi
– La Redazione –
Dopo la conferenza organizzata dalla Fidapa di Capri sul tema della violenza sulle donne, l’avvocato Maria Luisa Della Femina traccia un excursus sui punti fondamentali della sua relazione.
Il 17 dicembre 1999 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. I dati sono allarmanti: oltre tremila le vittime del femminicidio in Italia dal 2000 al 2017. I dati ISTAT parlano di quasi 7 milioni di donne italiane che dai 16 ai 70 anni hanno subito almeno una volta nella vita una forma di violenza.
Non solo casi più gravi come violenza fisica o sessuale, ma anche forme di abusi di diversa tipologia: minacce, aggressioni verbali atti persecutori e violenza psicologica.Nel 50% dei casi l’aggressore è il partner o l’ex partner che uccide o commette violenza principalmente per gelosia e per un senso di possesso verso la compagna.
Italia il legislatore è intervenuto nel corso degli anni per punire nuove ipotesi di reato e cercare di prevenire ed arginare il fenomeno: vengono introdotte misure volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l’allontanamento del familiare violento. Viene previsto il patrocinio gratuito per le donne violentate e/o maltrattate.
Vengono inasprite le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il reato di atti persecutori, ovvero lo stalking.
Con l’adesione alla convenzione di Istanbul nel 2013 l’Italia compie un altro importante passo per la tutela delle donne dalla violenza di genere.
L’ultimo intervento legislativo (legge n.69/2019) denominato codice rosso inserisce una serie di novità:
– un iter più veloce per le denunce e le indagini relative ai reati connessi alla violenza domestica e di genere, modifica che obbliga i pm ad ascoltare le vittime entro 3 giorni ed evita che la lentezza burocratica impedisca di proteggere tempestivamente chi denuncia così da poter mettere in atto misure cautelari di prevenzione;
– il termine per denunciare la violenza sessuale subita è stato esteso a 12 mesi rispetto ai 6 della norma precedente;
– è stato introdotto il reato di revenge porn ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti per il quale è previsto il carcere da 1 a 6 anni e multe fino a 15 mila euro:
– è stato introdotto nel codice penale il reato di sfregio al volto con reclusione da 8 a 14 anni e l’ergastolo in caso di morte della vittima;
– inasprita la pena per lo stalking. Si rischia il carcere fino a 6 anni e 6 mesi;
– aumentate le pene per la violenza sessuale con carcere da 6 a 12 anni. (oggi da 5 a 10 anni). Violenza aggravata se compiuta in danni di minori;
– per i maltrattamenti in famiglia e la minaccia pene da 3 a 7 anni. La pena è aumentata se il reato è commesso davanti ad un minore o donna in stato di gravidanza o contro una persona con disabilità;
– viene istituito un sostegno, anche economico, da parte dello Stato per gli orfani di femminicidio;
– chi induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi viene punito da uno a cinque anni di carcere (fino a sei se minori).
E’ fondamentale che lo Stato si preoccupi di codificare i reati e punire i colpevoli anche se nel caso della violenza domestica e di genere sono fondamentali le misure di prevenzione sia attraverso un’educazione culturale, sociologica e sentimentale che educhi i giovani a gestire le pulsioni sentimentali e garantire un sano rapporto, sia attraverso un sistema di protezione della donna che ha subito violenza (telefono rosa 1522) centri di ascolto, centri di accoglienza che garantiscono la possibilità per la donna che vive la violenza domestica, di potersi allontanare e trovare sostegno sia materiale che psicologico.